Sicurezza del carico sui veicoli stradali


2. Prescrizioni e norme (3/4)

Norme e direttive

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Le modalità di ancoraggio del carico potranno essere dedotte non dalle disposizioni di legge ma piuttosto dalle vigenti direttive e normative.
  • Occorrerà inoltre tenere debitamente a mente le normative Europee quali la EN 12195-1:2010 in materia di calcolo delle forze di ancoraggio e le European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport.
o
  • la EN 12642 in materia di stabilità della carrozzeria dei veicoli.
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7.3.3.6
I colli che contengono merce pericolosa e gli oggetti pericolosi, non imballati, devono essere messi in sicurezza da mezzi idonei, in grado di trattenere le merci nell'unità di trasporto merci (per es. cinghie di fissaggio, pareti scorrevoli, supporti regolabili) in modo tale da impedire un movimento durante il trasporto, tale da modificare l'allineamento dei colli oppure da comportare un danneggiamento ai colli. Se le merci pericolose sono trasportare insieme ad altre merci (per es. macchine pesanti oppure gabbie), tutte le merci devono essere messe in sicurezza nell'unità di trasporto merci oppure imballate in modo tale da impedire la fuoriuscita di merci pericolose. Il movimento dei colli può essere impedito anche dal riempimento delle cavità con l'ausilio di paglioli oppure mediante bloccaggio e tensionamento. In caso di utilizzo di tiranti, come per es. nastri oppure cinghie, evitare l'eccessivo tensionamento in modo tale prevenire il danneggiamento oppure la deformazione del collo oppure dei punti di imbracatura (come per es. anelli a D) nell'unità di trasporto merci. I colli devono essere imballati in modo tale che sia poco probabile un danneggiamento dei componenti dell'attrezzatura durante il trasporto. Gli elementi dell'attrezzatura devono essere sufficientemente protetti. In caso di utilizzo di tiranti, come per es. nastri oppure cinghie con ferramenta per container incorporata, assicurarsi di non superare la resistenza di impiego della ferramenta stessa.
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7.3.3.6
Packages containing dangerous goods and unpackaged dangerous articles shall be secured by suitable means capable of restraining the goods (such as fastening straps, sliding slatboards, adjustable brackets) in the cargo transport unit in a manner that will prevent any movement during transport which would change the orientation of the packages or cause them to be damaged. When dangerous goods are transported with other goods (e.g., heavy machinery or crates), all goods shall be securely fixed or packed in the cargo transport units so as to prevent the release of dangerous goods. Movement of packages may also be prevented by filling any voids by the use of dunnage or by blocking and bracing. Where restraints such as banding or straps are used, these shall not be over-tightened to cause damage or deformation of the package or the securing points (such as D-rings) within the cargo transport unit. The packages shall be packed in such a way that there will be a minimum likelihood of damage to fittings during transport. Such fittings on packages shall be adequately protected. Where restraints such as banding or straps with integral container fittings are used,care should be taken to ensure that the Maximum Securing Load (MSL) of the fittings is not exceeded.
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Art. 30
...
2. I veicoli non dovranno essere sovraccaricati. Il carico dovrà essere stivato in maniera tale da non mettere in pericolo o importunare alcuna persona o poter cadere. Eventuali carichi sporgenti dovranno essere opportunamente segnalati sia di notte che di giorno.
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4. Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto degli animali e di materie e oggetti pericolosi, nocivi o ripugnanti. ...
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Art.22 Carico
(1) Il carico comprensivo di dispositivi ed impianti per il suo ancoraggio dovrà essere stivato ed ancorato in maniera tale che lo stesso non possa scivolare, rovesciarsi, rotolare, cadere o provocare rumori evitabili in caso di frenata fondo o improvvise manovre di schivamento. In tale contesto si dovranno osservare le riconosciute regole di buona tecnica. …
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§ 101. Carico
(1) Il carico di autocarri e rimorchi sarà ammesso fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 solo qualora da …

e) il carico e singole parti dello stesso siano stivati o opportunamente ancorati all'interno del veicolo con idonei mezzi in maniera tale da resistere ad eventuali forze che si vengano a generare durante la normale marcia del veicolo, da non compromettere la guida del veicolo e da non mettere alcun persona in pericolo. Le singole parti di un carico dovranno essere stivate ed ancorate tramite idonei mezzi in maniera tale che la posizione delle stesse rispetto alle altre e rispetto alle pareti del veicolo possa subire solo minime variazioni [...]. Il carico o singole parti dello stesso dovranno in caso di necessità essere ancorati, per esempio, tramite cinghie di fissaggio, barre di puntellamento, casse protettive, tappetini antiscivolo o combinazioni di più idonei dispositivi di ancoraggio del carico. Il carico sarà considerato sufficientemente ancorato anche qualora l'intera superficie di carico sia completamente riempita in ogni sua parte di merci [...].

(1a) Qualora le operazioni di carico dell'autocarro o del rimorchio vengano espletate da persona autorizzata diversa dal conducente o dal titolare dell'immatricolazione tale soggetto sarà tenuto a provvedere all'opportuna osservanza, fatti salvi gli art.102 comma 1 e 103 comma 1, del comma 1 dalla lett. a alla lett.c.